
Corte di Cassazione, Sez. I Civile – Ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025
Il coniuge separato che richiede l’assegno ha l’onere di dimostrare l’impossibilità concreta di lavorare. Il rifiuto ingiustificato di un’occupazione adeguata può escludere il diritto al mantenimento.
Con l’ordinanza n. 3354/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già affermato in precedenti decisioni: il diritto all’assegno di mantenimento in sede di separazione non scatta automaticamente in presenza di una disparità economica tra i coniugi.
Nel caso esaminato, la moglie aveva richiesto il mantenimento, sostenendo di non avere reddito proprio. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva respinto la domanda, valorizzando due elementi: il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro adeguata e l’assenza di iniziative concrete volte a reperire un’occupazione.
Contro tale decisione era stato proposto ricorso, ma la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile, confermando l’impostazione dei giudici di merito.
Secondo la Corte, chi chiede l’assegno deve fornire la prova dell’oggettiva impossibilità di mantenersi da sé, dimostrando non solo la situazione economica svantaggiata, ma anche l’impegno attivo e concreto nella ricerca di un reddito compatibile con le proprie capacità.
Il rifiuto di una proposta lavorativa congrua, se non adeguatamente motivato, è incompatibile con la richiesta di sostegno economico da parte dell’altro coniuge.
La decisione si inserisce nel solco delle pronunce che pongono l’autoresponsabilità e la collaborazione economica tra ex coniugi come elementi fondanti nei procedimenti di separazione. Il mantenimento non è uno strumento compensativo in sé, ma una misura residuale, concessa solo a fronte di condizioni di effettiva impossibilità, provata e documentata.