Assegno divorzile: confermata la tutela dell’ex coniuge economicamente più debole

Corte di Cassazione, Sez. I Civile – Sentenza n. 2536 del 26 gennaio 2024


L’assegno di divorzio svolge una funzione riequilibratrice, tenendo conto della durata del matrimonio, dei sacrifici compiuti e della disparità reddituale tra gli ex coniugi.


Con la sentenza n. 2536 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, confermandone la duplice funzione: assistenziale e compensativa.

Il caso riguardava un rapporto coniugale di lunga durata, durante il quale l’ex moglie aveva rinunciato alla propria autonomia economica per occuparsi della gestione familiare. All’esito del divorzio, la Corte d’Appello le aveva riconosciuto un assegno periodico, fondando la decisione su una significativa disparità reddituale e sul contributo personale apportato alla vita coniugale.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso del marito, riaffermando che l’assegno di mantenimento divorzile non può essere limitato alla sola valutazione delle condizioni economiche attuali, ma deve tener conto del ruolo svolto dal coniuge durante il matrimonio, degli eventuali sacrifici professionali sostenuti e della durata del vincolo.

Il riconoscimento dell’assegno non ha natura assistenziale in senso stretto, ma mira a ristabilire un equilibrio post-coniugale nei casi in cui una delle parti esca dalla relazione in una condizione di oggettiva debolezza economica, anche in conseguenza delle scelte comuni compiute nel corso della vita matrimoniale.

Con questa decisione, la Cassazione si conferma in linea con il consolidato orientamento avviato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 18287/2018), ribadendo che l’assegno divorzile è uno strumento di riequilibrio che deve riflettere una valutazione complessiva e non meramente reddituale del rapporto tra gli ex coniugi.

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