separazione consensuale o giudiziale Alessandria
Avvocato separazione consensuale o giudiziale Alessandria
pronto a sostenerti nelle controversie legate al nucleo familiare.
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separazione consensuale o giudiziale
Con la separazione si sospendono gli effetti del matrimonio tramite un provvedimento reso dal giudice o per mezzo di negoziazione assistita fatta dagli avvocati.
La scelta dell’avvocato per separazione consensuale o giudiziale
Nella separazione consensuale i coniugi concordano:
- l’assegnazione casa familiare;
- la suddivisione del patrimonio;
- l’assegno di mantenimento;
- l’affidamento, la collocazione, il mantenimento e i rapporti con i figli.
A) Separazione consensuale in Tribunale:
I coniugi presentano, per il tramite di uno o più avvocati, un ricorso congiunto. Espletata l’udienza innanzi al Presidente del Tribunale, marito e moglie verranno autorizzati a vivere separati in attesa dell’omologa.
B) Separazione consensuale effettuata tramite negoziazione assistita (Legge 162/2014):
I coniugi dovranno avvalersi necessariamente di due avvocati, uno che assisterà la moglie, l’altro il marito. Una volta sottoscritto il documento nel quale si incarica l’avvocato di voler procedere con la negoziazione assistita per separazione, il legale redigerà e invierà una missiva al coniuge contenente l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Stipulata e sottoscritta la convenzione, gli avvocati procederanno a depositarla nell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per ottenere il “nullaosta” (nel caso di assenza di figli minorenni) o “l’autorizzazione” (in caso di presenza di figli minorenni) alla trascrizione della separazione presso l’anagrafe che conserva il registro dell’atto di matrimonio. Ottenuto il “nullaosta” o “l’autorizzazione” i legali, entro dieci giorni, dovranno chiedere la trascrizione del “nullaosta” o dell’”autorizzazione” congiuntamente all’accordo, all’Ufficio dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato celebrato.
Nella separazione giudiziale i coniugi, non avendo trovato un accordo sulle condizioni di separazione, nemmeno con negoziazione assistita, demandano tale decisione al Tribunale.Nell’ipotesi in cui un coniuge abbia inviato, per il tramite del proprio legale, l’invito a stipulare una convenzione in negoziazione assistita e non abbia fornito alcun riscontro, rischia di essere condannato dal giudice a pagare le spese di lite e può essere anche condannato a pagare un ulteriore somma per lite temeraria (art. 96 c.p.c). Diversamente, se ha prontamente aderito ma l’accordo non è stato trovato allora non vi è sarà alcun rischio di sanzione. Il procedimento di separazione giudiziale si attiva depositando un ricorso presso il Tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Successivamente i coniugi dovranno presenziare all’udienza presidenziale dove verranno assunti i provvedimenti temporanei e urgenti. Seguirà il normale iter di un procedimento di merito sino alla sentenza, salvo il raggiungimento, in corso di causa, di un accordo tra i coniugi.
Come opera lo Studio Ruffinotti
Gli aspetti legali di una separazione/divorzio sono assai spesso complessi soprattutto quando vi è da gestire l’aspetto economico legato al patrimonio famigliare accumulato e da dividere. Tale complessità aumenta con la presenza di figli soprattutto se ancora minori con risvolti e complicanze sociali ed emotive. Muovendo da questa premessa lo studio focalizza il proprio modus operandi sull’aspetto relazionale con i coniugi soprattutto in casi di separazioni (consensuali o giudiziali), divorzi (congiunti e giudiziali), tutela dei figli minori, modifiche alle condizioni della separazione e del divorzio, affidamento condiviso. In ambito internazionale proponiamo assistenza in tema di adozione internazionale, divorzio all’estero, la trascrizione di matrimonio celebrato all’estero.
Offriamo consulenza in materia di famiglia anche per le questioni risolvibili a mezzo di negoziazione assistita (introdotta con il D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162) e mette a disposizione dei propri clienti mediatori famigliari e psicologi.
Con l’esperienza abbiamo elaborato tecniche di mediazione che ci hanno permesso di risolvere controversie che, all’apparenza, sembravano inconciliabili. Sovente, i coniugi intenzionati a separarsi si presentano con un’idea rigida in merito alla suddivisione dei diritti e doveri nonché sui rapporti patrimoniali da regolare e sulla gestione della prole, ove presente. Fornire ai nostri assistiti il maggior numero di informazioni circa i diritti e i doveri sovente aiuta, anche i più ostinati, a soprassedere sulle inflessibili posizioni iniziali, spianando la strada a un più confortevole accordo congiunto rispetto a una diatriba giudiziale. Vi sono anche ipotesi in cui uno o entrambi i coniugi, seppur consapevoli dell’impossibilità di proseguire il rapporto matrimoniale non riescono emotivamente a superare tale fase. Tant’è vero che alcuni esperti reputano che l’emozione provata da persone in fase di separazione/divorzio possono addirittura essere comparate a quelle di un lutto. Altre coppie invece hanno paura o non sono in grado di spiegare ai propri figli, soprattutto quando sono in tenera età, questo importante cambiamento di vita. In tutti questi casi, se richiesto, lo studio si avvale di psicologi e psicoterapeuti in grado di accompagnare madre, padre e figli in questa trasformazione.

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Eleonora L.

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“…è un avvocato estremamente professionale, cortese e disponibile. Lo consiglio!”
Trasporti eccezionali – M. Srl

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“Probabilmente i migliori in zona per ciò che riguarda il diritto di famiglia… mi sono trovato benissimo.”
Giuseppe M.
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