Come opera lo Studio Legale Ruffinotti
Lo studio accompagna nell’iter risarcitorio i propri assistiti.
Importantissimo è l’essere in possesso di una copia della cartella clinica e di tutta la documentazione comprovante l’errore del medico o della struttura sanitaria.
Sarà altresì necessario sottoporre la fattispecie all’esame di un medico legale che è un dottore laureato in una speciale branca della medicina: la medicina legale, appunto e che si occupa dei rapporti tra ambito medico e giuridico.
Nella ipotesi in cui il suddetto professionista, una volta esaminata la documentazione sanitaria e il paziente, rilevi che l’azione o l’omissione siano state diretta conseguenza dell’accadimento lesivo e che in loro assenza il danno non si sarebbe sicuramente verificato, redigerà una perizia nella quale effettuerà una valutazione delle lesioni sotto due aspetti: quello dell’inabilità temporanea e quello dell’invalidità permanente. Il primo valore consiste in un conteggio dei giorni in cui il danneggiato non ha potuto ottemperare alle proprie mansioni professionali. L’altro valore deriva dal calcolo del danno biologico e quindi dalla determinazione dell’invalidità permanente.
I nostri legali, dopo un’attenta disamina della documentazione sanitaria e della perizia medico legale redigeranno una missiva di richiesta di risarcimento del danno al medico e alla struttura sanitaria.
Se il riscontro alla stessa sarà positivo si procederà speditamente ad una trattativa per la liquidazione, in caso contrario si procederà al deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc (accertamento tecnico preventivo volto alla bonaria composizione della lite) il quale prevede la partecipazione di tutte le parti coinvolte nella vicenda, comprese le imprese di assicurazione del medico e della struttura sanitaria, che hanno l’obbligo di formulare un’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per i quali non intendono formularla o, in alternativa il procedimento di mediazione ex d.lgs 28/2010.
Se anche in questo caso non si è raggiunto un accordo con i responsabili e se si intenda utilizzare l’accertamento tecnico preventivo sarà necessario esperire il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. cpc