Il contratto, secondo la disposizione dell’art. 1321 cc, è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
E’ un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale e deve avere, ai sensi dell’art. 1325 cc dei requisiti essenziali: a) accordo tra le parti b) causa, c) oggetto, d) forma.
All’interno del contratto possono essere previsti anche elementi non essenziali quali condizione, termine e modo o onere.
Il contratto si forma attraverso lo scambio di una proposta e accettazione, redazione comune o con contratto telematico.
L’accordo ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.